Adozione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n.492 Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla
ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata
legge n. 476 del 1998;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di
controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed
il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di
cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modifi-cata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e
le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo
39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
b) per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993;
c) per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri
conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e
della legge sull'adozione;
d) per "Commissione", la Commissione per le adozioni
internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione,
quale Autorita' centrale per l'Italia;
e) per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che
curano l'adozione internazionale;
f) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter
della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale
istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998,
n. 476.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n.
8, e' il seguente:
"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e'
data attuazione alle norme della presente legge riguardanti
la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le
adozioni internazionali, anche per quanto concerne il
contingente di personale e le relative qualifiche. Con il
medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per
ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o
la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra
modalita' operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi'
l'invio da parte della Commissione per le adozioni
internazionali di proprio personale in missione presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214
- serie generale - supplemento ordinario. Il testo
dell'articolo 17, comma 1, e' il seguente:"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.
- Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge
31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art.
8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre
1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), come modificato dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 38. - 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente
dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e
giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico
puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica
quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione e'
assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza
in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la
durata in carica dei componenti della Commissione per
periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche".
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per
conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata
formazione e competenza nel campo dell'adozione
internazionale, e con idonee qualita' morali;
b) avvalersi dell'apport o di professionisti in campo
sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i
coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in
almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e
delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione
contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali
discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di
promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente
attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di
attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione
internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale".
- Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori".
- Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge
4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo
31, comma 3".
Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali
Art. 2.
Funzioni e compiti della Commissione
1. La Commissione e' l'Autorita' centrale italiana ai sensi
dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai
sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari
sociali.
2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati
dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze
statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei
minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza
l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno
delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai
tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i
dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione
internazionale.
4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati
statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni
sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione
internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera
e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di
sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo
6 del presente regolamento.
6. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina
generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati
sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del
capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale
ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori
adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente
previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili
possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali
della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione; la diffusione puo' essere effettuata in
forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione
e ricerca.
8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate,
altresi', per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla
Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di
vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge
sull'adozione e al capo III del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e' il
seguente:
"Articolo 6. - 1. Ogni Stato contraente designa
un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che
le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti
unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu'
di una Autorita' centrale, specificando l'estensione
territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo
Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' centrale
designera' l'Autorita' centrale cui potra' essere
indirizzata ogni comunicazione, per la successiva
remissione all'Autorita' centrale competente nell'ambito
dello Stato medesimo".
- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre
1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 e' il
seguente:
"Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui
all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata
pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che
abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e
6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse
variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in
Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge
19 luglio 1988, n. 312".
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera e), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-d) (omissis);
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi
alle procedure di adozione internazionale".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio
1997, serie generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1,
e' il seguente:
"1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante".
Art. 3.
Composizione della Commissione
1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri,
per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge
sull'adozione, e della Conferenza unificata.
2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre
dalla data del decreto di nomina.
3. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di
un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi;
l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Art. 4.
Modalita' di funzionamento
1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il
regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge
sull'adozione.
2. La Commissione e' convocata dal Presidente a norma dell'articolo
5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e
richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e'
necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un
numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e'
sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.
5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 2 puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel
campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge
4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Art. 5.
Il presidente della Commissione
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera
a), della legge sull'adozione ed e' posto in posizione di fuori ruolo
per tutto il periodo del mandato.
2. Il presidente:
a) rappresenta la Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine
del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente
in caso di sua assenza o impedimento;
d) sovrintende all'attivita' della segreteria tecnica di cui
all'articolo 6;
e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad
uno dei componenti;
f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in
tempo utile della Commissione, puo' adottare i provvedimenti di
competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere
efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati
dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;
g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota
all'art. 1.
Art. 6.
Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione
1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate
dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.
2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della
Commissione;
b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti
provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle
procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione,
cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma
1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e
con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla
vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per
le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze
diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso
tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative
agli accordi bilaterali.
3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da
personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione
di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) 4 dirigenti;
b) 14 unita' di area C (9 unita' con posizione economica C1; 3
unita' con posizione economica C2; 2 unita' con posizione economica
C3);
c) 5 unita' di area B (3 unita' con posizione economica B2; 2
unita' con posizione economica B3).
4. La Commissione puo' avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale
rinnovabile.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili
riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e
servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito,
provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto
individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo
e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di
consentire la programmazione delle attivita' amministrative e
contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un
programma nel quale sono indicate le principali attivita' che intende
realizzare.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera f), g) e l),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente:
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-e) (omissis);
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che
operano nel campo dell'adozione internazionale e della
protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti
operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h)-i) (omissis);
l) per le attivita' di informazione e formazione,
collabora anche con enti diversi da quelli di cui
all'articolo 39-ter".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 6, e' il
seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione".
Art. 7.
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della
segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge n. 476 del 1998, e' autorizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su
richiesta della Commissione.
2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero
per l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la
partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di
supporto, ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli
altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.
3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta
l'indennita' di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e
comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 7:
- Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, si veda in nota al titolo.
Capo III
Autorizzazione agli enti
Art. 8.
Istanza di autorizzazione
1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui
all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla
Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno
schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra
l'altro, le seguenti indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della
legge sull'adozione;
b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono e operano
nei servizi dell'ente, nonche' le relative qualifiche professionali,
la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze
acquisite nel settore, le qualita' morali possedute. Le qualita'
morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle
vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio
carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione, nonche' al fatto di non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione;
c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito
sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con
l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e
delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio
nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche,
nonche' i giorni e gli orari di apertura;
e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente
intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno
di essi;
f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente
intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;
g) le modalita' operative e di supporto ai coniugi che intendono
adottare, per dare continuita' all'attivita' di sostegno e di
accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con
i servizi;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente,
richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.
2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere,
pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi
altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare
annualmente alla Commissione una relazione sull'attivita' svolta, il
bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno
schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede
legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo
dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e
allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e
disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui
all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
- I testi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale sono i seguenti:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter commi
primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4
seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c)
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo
635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Il testo dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in
grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei
servizi che operano nel territorio per l'adozione
internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di
intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi
e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme
stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo
31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al
comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o
provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative
ai servizi per l'adozione internazionale".
Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui
all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza
dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della
legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessita'
istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono
prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento
comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi
o per sanare eventuali irregolarita'.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e'
autorizzato ad operare;
b) puo' limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le
persone residenti in una o piu' regioni d'Italia.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Art. 10.
Albo degli enti autorizzati
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo
39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative
dell'ente;
b) gli estremi dell'atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo
delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca
dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti
di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera c), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-b) (omissis);
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui
all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo,
vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni,
revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi
inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai
servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo
39-bis".
Art. 11.
Modalita' operative dell'ente autorizzato
1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti
dalla legge sull'adozione:
a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione
internazionale pervenutegli;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla
adozione;
c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni
competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e
del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative
alla sua condizione di abbandono;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o
modifica riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti
all'estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione
una relazione sulla propria attivita', il bilancio consuntivo,
nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla
Commissione;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate
nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari
relativi alle adozioni all'estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione
eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio
per il minore, anche successive all'adozione.
2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali.
3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche
mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi
all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi
dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
Art. 12.
Verifiche sull'attivita' degli enti
1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di
idoneita' che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' in Italia e negli altri Paesi e
dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sull'adozione e
dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con
cadenza almeno biennale. A tal fine puo' disporre l'invio in missione
all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per
verificare l'attivita' dell'ente autorizzato presso la sede
operativa.
2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione,
salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione, puo' disporre la modifica della estensione
territoriale della operativita' dell'ente autorizzato e chiedere
l'adeguamento delle modalita' operative ai prescritti requisiti.
3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti
degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di
intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di
congruita' dei costi delle procedure di adozione.
Art. 13.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno
determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita'
svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni
della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la
Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente
interessato.
2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo' sospendere
l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un
termine entro il quale eliminare le irregolarita', trascorso detto
termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede
alla revoca dell'autorizzazione.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel
rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa
contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere
all'adozione di tali provvedimenti.
Art. 14.
Richieste di riesame
1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale
rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a
svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;
b) i provvedimenti di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame
contro le deliberazioni della Commissione relative alla
autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di
conformita'.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta di riesame.
Art. 15.
Rappresentanza e difesa
1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio
della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del
regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Nota all'art. 15:
- Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
"Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica del
12 dicembre 1933, n. 286.
Capo IV
Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 16.
Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati
1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che
intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione
di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.
2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del
presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute
dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla
formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo
degli enti autorizzati.
3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni
dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 17.
Norma finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il
funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale
della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unita'
previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
476, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonche'
dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 18.
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998
1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso,
il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio
assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici,
ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e
privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a
comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori
la cui presenza e' segnalata sul territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n.
97 - serie generale - e' il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare
sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate
e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo".
- Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un
minore nel territorio dello Stato al di fuori delle
situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore
si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis qualora ne
sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla
Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di
origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34".
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni
acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti
il 16 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9