Navigation




Adozione

Avv. Matteo Santini - Foro di Roma

data di stampa: 21/03/2007 12:38:49

 

Legge 22 maggio 1974, n. 357 (in Gazz. Uff., 21 agosto 1974, n. 218).

 

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente convenzione;
Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più¹ stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;
Considerato che, nonostante l'istituto dell'adozione dei minori esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui principi che dovrebbero regolare l'adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dell'adozione;
Considerato che l'accettazione di princìpi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minori contribuirebbe ad appianare le difficoltà  causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minori adottati,
Hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1.

 

Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II parte della presente convenzione notificando nel contempo al Segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.

 

Art. 2.

 

Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III parte della presente convenzione e se essa vi dà  esecuzione o se, dopo avervi dato esecuzione, essa cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà  darne notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 3.

 

La presente convenzione riguarda unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minore che, nel momento in cui l'adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto l'età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.

 

Art. 4.

 

L'adozione non sarà  valida se non sarà  stata decisa da un'autorità giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata <<autorità  competente>>.

 

Art. 5.

 

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre e, quando il minore è¨ figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà ;
b) il consenso del coniuge dell'adottante.
2. Non è permesso all'autorità  competente:
a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,
b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1, tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.
3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestà nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.
4. Il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà  essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà  essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà  sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.
5. Nel presente articolo per <<padre>> e <<madre>> si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.

 

Art. 6.

 

1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.
2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minore adotta coniuge dell'adottante;
b) ove il precedente adottante sia deceduto;
c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia terminata.

 

Art. 7.

 

1. Un minore può essere adottato solo allorchè l'adottante ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo, età  che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, nè superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibilità  di derogare al requisito dell'età  minima:
a) se l'adottante è il padre o la madre del minore, o
b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.

 

Art. 8.

 

1. L'autorità  competente non deciderà  un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nell'interesse del minore.
2. In ogni caso, l'autorità  competente farà  particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.
3. Come regola generale, l'autorità competente non riterrà  soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e il minore sarà  inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

 

Art. 9.

 

1. L'autorità  competente non deciderà  un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:
a) la personalità , la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonchè la sua attitudine ad allevare il minore;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore, l'altro coniuge non si associa alla richiesta;
d) la reciproca compatibilità  tra il minore e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato all'adottante;
e) la personalità e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
f) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;
g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minore.
3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorità  giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità  competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.

 

Art. 10.

 

1. L'adozione conferisce all'adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo.
L'adozione conferisce all'adottato nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.
2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere esistenti fra l'adottato e suo padre o sua madre, od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell'adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.
Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minore l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'obbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi.
3. Come regola generale, l'adottato potrà  assumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome.
4. Se il genitore legittimo ha diritto all'usufrutto dei beni del figlio, il diritto all'usufrutto dell'adottante sui beni dell'adottato può, nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge.
5. In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il minore adottato verrà  trattato esattamente come se fosse il figlio legittimo dell'adottante.

 

Art. 11.

 

1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà  l'acquisto della cittadinanza da parte del minore.
2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.

 

Art. 12.

 

1. Il numero di minori che lo stesso adottante può adottare non sarà  limitato dalla legge.
2. La legge non potrà  impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.
3. Non potrà essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

 

Art. 13.

 

1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età , l'adozione non potrà  essere revocata che per decisione di un'autorità  giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
a) l'adozione è nulla;
b) l'adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

 

Art. 14.

 

Allorchè le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraente, detta Parte contraente dovrà  fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.

 

Art. 15.

 

Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minore a fini di adozione.

 

Art. 16.

 

Ogni Parte contraente conserva la facoltà  di adottare disposizioni piò favorevoli nei confronti dei minori adottati.

 

Art. 17.

 

L'adozione non potrà  essere decisa se il minore non sarà  stato affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità  competente di valutare ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le parti ove l'adozione fosse decisa.

 

Art. 18.

 

Le autorità  promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.

 

Art. 19.

 

Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione verranno inclusi nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

 

Art. 20.

 

1. Verranno prese le misure del caso perchè ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità  dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore.
2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.
3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente nè l'adozione avvenuta, nè l'identità  dei genitori naturali.
4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà  riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità  dei genitori naturali.

 

Art. 21.

 

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà  ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La convenzione entrerà  in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

 

Art. 22.

 

1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà  invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà  efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.

 

Art. 23.

 

1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà  la presente convenzione.
2. Ogni Parte contraente potrà , all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.
3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 27 della presente convenzione.

 

Art. 24.

 

1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda piò tipi di adozione avrà  la facoltà  di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente convenzione.
2. La Parte contraente che si avvarrà  di tale facoltà  lo notificherà  al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, nella quale indicherà  le modalità in base alle quali eserciterà  tale facoltà .
3. Detta Parte contraente potrà  cessare di esercitare tale facoltà , dandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 25.

 

1. Ogni Parte contraente potrà , all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare non piò di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II parte della convenzione stessa.
Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potrà  vertere che su di una singola disposizione.
Ogni riserva avrà efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potrà  essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo, al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. Ogni Parte contraente potrà  ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà  stata da questi ricevuta.

 

Art. 26.

 

Ogni Parte contraente comunicherà  al Segretario generale del Consiglio d'Europa nomi ed indirizzi delle autorità alle quali potranno essere trasmesse le domande previste all'articolo 14.

 

Art. 27.

 

1. La presente convenzione resterà  in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrà , per quel che la riguarda, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. Tale denuncia avrà  efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.

 

Art. 28.

 

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà  agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all'articolo 21;
d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 1;
e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 2;
f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 25;
k) ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell'articolo 26;
l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 27 e la data in cui la denuncia avrà  efficacia.
IN FEDE DI CHE,
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO
a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà  depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.