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Il Matrimonio

Avv. Matteo santini - Foro di Roma

Il matrimonio (dal latino matri munus, "compito della madre", ovvero anche matrem munere, “proteggere la madre”) è disciplinato dal codice civile ed è tutelato direttamente dalla Costituzione la quale all’articolo 29 stabilisce che:
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L’istituto trova espressa tutela anche nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il quale così recita:

“Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.

Il matrimonio è un negozio giuridico che può essere celebrato solo tra persone di sesso diverso e maggiorenni, salvo casi eccezionali in cui dietro espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche dal minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica sulla maturità psichica e apposita valutazione disposta dal tribunale competente.
Gli altri requisiti essenziali affinché due persone possano unirsi in matrimonio sono la capacità di intendere e di volere e la libertà di stato: non può, infatti, contrarre matrimonio chi sia già legato ad altra persona da matrimonio civile o con effetti civili. Colui che contrae un secondo matrimonio, in costanza di precedente matrimonio, incorre nel reato di bigamia.
Con l’introduzione del divorzio (1970) il matrimonio ha cessato di essere considerato come un vincolo indissolubile.
Il matrimonio è fonte di una serie di diritti, obblighi, doveri e rapporti giuridici disciplinati dalla legge ed in particolare dal codice civile (Libro I – Titolo VI).
Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli. I più importanti obblighi, previsti e disciplinati dal codice civile, che sorgono a seguito della celebrazione del matrimonio sono: l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di collaborazione, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Nell’attuale ordinamento giuridico coesistono due diverse forme di matrimonio: quello civile e quello concordatario; quest’ultimo è un matrimonio religioso, celebrato secondo regole del diritto canonico e che, successivamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, acquista effetti civili secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Invece non rappresenta un ulteriore forma matrimoniale, ma solo un differente modo di celebrazione, il matrimonio acattolico. In tal caso, infatti, sia l'atto che il rapporto sono integralmente regolati dal codice civile ed il ministro del culto è considerato come un pubblico ufficiale, autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge.