Nel processo di divorzio, la mancata fissazione, dopo l’udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, di una udienza di trattazione, non č causa di nullitŕ, detto processo essendo disciplinato dall’articolo 4 della legge 898/1970 e successive modifiche, norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento di presupposti dello scioglimento o delle cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto.