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Corte d’appello di Napoli, sezione I, 19 settembre 2007

19 settembre 2007 ,

Il diritto al trattamento di reversibilità ex articolo 9 della legge n. 898 del 1970 sorge nel coniuge divorziato in via autonoma e automatica nel momento della morte dell’altro ex coniuge in forza di una aspettativa nel corso della vita matrimoniale. Lo stesso, pertanto, non può essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativo al rapporto matrimoniale, trattandosi di un diritto, di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, che prescinde da ogni pronuncia giurisdizionale, che ove necessaria ha natura dichiarativa. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora in morte del divorziato la pensione di reversibilità sia stata attribuita, dall’erogatore, totalmente in favore del coniuge superstite, l’ex coniuge divorziato ha diritto a ottenere la quota spettatagli dalla data della morte dell’obbligato al pagamento dell’assegno e non da quella della sentenza (che ha ripartito la pensione tra gli aventi diritto) avente natura dichiarativa.