Corte d’appello di Napoli, sezione I, 19 settembre 2007
19 settembre 2007 ,
Qualora, in morte del coniuge divorziato obbligato al pagamento di un assegno all’ex coniuge, la pensione di reversibilità sia attribuita, per la totalità, al (nuovo) coniuge superstite, deve escludersi –ancorché le somme siano state percepite per inerzia e responsabilità del destinatario originario delle stesse (cioè del divorziato) – che stante la natura della prestazione corrisposta, l’originario beneficiario dell’intera pensione non sia tenuto alla restituzione di una quota parte della stessa in favore del divorziato. Nella fattispecie in esame, infatti, non sia versa nell’ipotesi di ripetizione di indebito, che postula un rapporto tra solvens e accipiens e l’assenza di un titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale, ma in quella di condanna all’adempimento di una obbligazione, che trova origine e fondamento nella legge e, in particolare, nell’articolo 9 della legge n. 898 del 1970, con la conseguenza che sono irrilevanti gli stati soggettivi del coniuge superstite nella percezione della quota parte della pensione di reversibilità, spettante al divorziato.