Corte d’appello di Napoli, sezione I civile, sentenza 3 settembre 2007
3 settembre 2007 ,
In materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda volta a ottenere la corresponsione dell’assegno divorziale, promossa ex articolo 9 della legge 898/1970, può essere legittimamente introdotta qualora sopravvengano “giustificati motivi”, anche nell’ipotesi in cui detto assegno sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo l’assunto per cui il passaggio in giudicato di tale pronuncia, seppur rebus sic stantibus, copre “il dedotto e il deducibile”. Il giudice deve tener conto, ex articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, nonché l’indisponibilità di mezzi adeguati in capo al richiedente o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in difetto di tali presupposti la domanda non può trovare accoglimento è invece la domanda del figlio maggiorenne nei confronti del genitore, volta a ottenere un contributo di mantenimento, qualora quest’ultimo non provi il raggiungimento dell’autosufficienza economica dell’istante.