La Suprema Corte stabilisce che, pur prevedendo l'art. 151 c.c. che la separazione dei coniugi debba trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di uno solo dei coniugi. Evidenzia inoltre che il cambiamento periodico della collocazione dei minori e della gestione del quotidiano provoca negli stessi la perdita di punti di riferimento stabili ed uno sdoppiamento tale da obbligarli, ogni volta, ad adattarsi a situazioni molto diverse, poiché molto diverso, per sensibilità, cultura, carattere, è il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figli.
Ciascuno dei coniugi ha un diritto costituzionalmente fondato di ottenere la separazione personale e interrompere la convivenza, ove tale convivenza sia divenuta intollerabile tanto da non consentire un adeguato svolgimento della propria personalità nella famiglia quale società naturale costituita con il matrimonio. Il concetto di intollerabilità della convivenza si presta a una interpretazione aperta a valorizzare anche elementi di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi.