L'errore sulla fedeltà prematrimoniale, così come un eventuale errore sullo stato di verginità, non è riconducibile all'errore sulle qualità essenziali che regola il matrimonio nell'ordinamento italiano. E' pertanto contraria all'ordine pubblico, e non può essere delibata, la sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per dolo consistito nell'avere la moglie celato al marito la propria relazione affettiva con un altro uomo durante il fidanzamento, protrattasi anche dopo il matrimonio.