La ripartizione della pensione di reversibilità tra "ex" coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tenere conto di fatti sopravvenuti, atteso che l'art. 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., diversamente da quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 13 Marzo 2002)