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Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2821

8 febbraio 2006 ,

L'esistenza del matrimonio, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, non può essere fittizia. La relativa prova della mancata strumentalità del matrimonio è data anche dall'effettiva convivenza tra i coniugi, per cui la non coabitazione tra il coniuge italiano e lo straniero è da sola ostativa alla concessione del permesso di soggiorno.