L'esistenza del matrimonio, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, non può essere fittizia. La relativa prova della mancata strumentalità del matrimonio è data anche dall'effettiva convivenza tra i coniugi, per cui la non coabitazione tra il coniuge italiano e lo straniero è da sola ostativa alla concessione del permesso di soggiorno.