La presunta lesione dei diritti di difesa nelle procedure ecclesiastiche non è rilevabile per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione; tale asserita lesione non è, peraltro, rilevabile d'ufficio perché attinente alle modalità di giudizi svolti davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3 del comma 1 dell'art. 797 c.p.c.: norma, questa, ormai abrogata (art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218), ma connotata da ultrattività "in subiecta materia", perché espressamente richiamata dall'art. 4, lett. b) del Protocollo addizionale all'Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.