Navigation




Cass. civ. Sez. I, 16-07-2005, n. 16525

16 luglio 2005 ,

A norma dell'art. 4, comma primo, della Legge n. 898/1970, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente.