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Cass. civ. Sez. V, 28 ottobre 2005, n. 21056

28 ottobre 2005 ,

È orientamento consolidato della Cassazione, che giustifica il rigetto del ricorso dell'Amministrazione con procedura in camera di consiglio, quello secondo cui l'atto costitutivo del patrimonio familiare (di cui all'art. 167 del codice civile) muta soltanto il regime giuridico dei beni, costituendo un patrimonio separato (cioè, un vincolo di destinazione dei beni confluiti nel fondo e dei loro frutti al soddisfacimento dei bisogni delta, famiglia), senza che sia creata una nuova soggettività patrimoniale e senza che insorgano posizioni di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare. He consegue che l'imposta di registro è applicabile nella misura fissa prevista dall'ari. Il della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non netta misura proporzionale indicata dall'art. 9 della stessa Tariffa (né in quella di cui al precedente art. 3)