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Cass. civ. Sez. III, 26-07-2005, n. 15603

27 luglio 2005 ,

La costituzione del fondo patrimoniale, ossia la destinazione di alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, riducendo di conseguenza la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, è soggetta ad azione revocatoria, se pregiudizievole alle ragioni del creditore.