La costituzione del fondo patrimoniale, ossia la destinazione di alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, riducendo di conseguenza la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, è soggetta ad azione revocatoria, se pregiudizievole alle ragioni del creditore.