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Cass. civ. Sez. I Sent., 09-10-2007, n. 21098

9 ottobre 2007 ,

La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionariin quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale). (Rigetta, App. Napoli, 3 Aprile 2003)

Deve ritenersi superato l'orientamento secondo il quale solo i diritti reali, e non anche i diritti di credito, possono entrare a far parte della comunione legale. Pertanto, poiché i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa sono da considerare una forma di investimento, rientrano nella nozione di "acquisti" di cui all'art. 177, lett. a, c.c. e quindi cadono in comunione immediata e non in comunione "de residuo".