Navigation




Trib. Genova Sez. fall., 26 marzo 2007

26 marzo 2007 ,

In tema di fondo patrimoniale, al fine di identificare i crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo stesso, bisogna avere riguardo alla relazione intercorrente tra gli scopi giustificativi dei crediti ed i bisogni della famiglia, tale che l'esecuzione sui beni del fondo - ovvero sui frutti di essi - a norma dell'art. 170 c.c., non può avere luogo allorquando il rapporto obbligatorio non sia inerente - in modo diretto ed immediato - con i bisogni suddetti. Ciò posto, in sede di opposizione all'esecuzione è onere del debitore provare la conoscenza, in capo al creditore, della estraneità del credito ai bisogni della famiglia, con conseguente impossibilità di procedere al pignoramento dei beni conferiti nel fondo patrimoniale.