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Corte cost., 06-07-2006, n. 266

6 luglio 2006 ,

È costituzionalmente illegittimo l'art. 235 c.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che "il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione, con prove distinte, dell'adulterio della moglie. Detta subordinazione probatoria, infatti, è, da un lato, irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., attesa l'irrilevanza della prova dell'adulterio al fine dell'accoglimento nel merito della domanda di disconoscimento, e, dall'altro, comporta un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost..