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Cass. civ. Sez. I, 07-06-2006, n. 13281

7 giugno 2006 ,

Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, col quale, ai sensi dell'art. 262 cod. civ., si provveda all'assunzione del cognome del figlio naturale riconosciuto è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi non di un mero atto amministrativo, ma di provvedimento a carattere decisorio (dovendo esso, in assenza di diverse previsioni legislative, ritenersi non revocabile nè modificabile, anche a cagione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche attinenti l'identità delle persone) che incide sul diritto al nome e, per il tramite di questo, sul diritto all'identità personale. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 21 Aprile 2005)
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l'azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 21 Aprile 2005)