Il giudizio di ammissibilità dell'azione di paternità naturale non costituisce anticipazione del giudizio di merito, ma ha ad oggetto, quando non riguardi minori di anni sedici, la sola delibazione della non manifesta infondatezza della domanda; infatti, la funzione del procedimento di ammissibilità è unicamente quella di evitare l'espletamento di azioni palesemente infondate e vessatorie, attraverso l'accertamento dell'esistenza di un "fumus boni iuris" circa il preteso rapporto di filiazione. A tal fine, la pronuncia autorizzativa non postula l'acquisizione di elementi forniti di un'elevata rilevanza probatoria, tali da far ritenere altamente probabile il rapporto di paternità, ma richiede soltanto l'esistenza di elementi che, sulla base di un'indagine di tipo delibativo, valgano ad avvalorare la non manifesta infondatezza dell'azione.