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Cass. civ. Sezione I, 29 novembre 2007 n.24929

29 novembre 2007 ,

Nell’ambito del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’affermazione del convenuto secondo la quale la madre, nel periodo del concepimento, ha avuto rapporti con uomini diversi (exceptio plurium concubentium) non configura una eccezione in senso proprio, ma solo mera allegazione difensiva volta a infirmare la efficacia probatoria della relazione intima tra i pretesi genitori della parte attrice. Una tale dichiarazione non comporta, per l’effetto, per la sua sola proposizione, una inversione dell’onere della prova. Quindi, ove il contenuto non dimostri la validità della sua affermazione, non ne risulta per ciò aggravato l’onere probatorio che incombe sulla parte attrice (tenuta a provare l’esistenza di rapporti intimi tra gli asseriti genitori all’epoca del concepimento) non potendo porsi a carico di chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova dell’inesistenza dei fatti negativi.