È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, comma 3, c.c. nella parte in cui limita la proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio maggiorenne al decorso di un anno dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, a differenza di quanto avviene nell'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità naturale, che è invece imprescrittibile. La differenza tra le due azioni, in correlazione alla specificità delle condizioni di fatto poste a base delle fattispecie sostanziali rispettivamente configurate ed alla diversità delle finalità perseguite, è tale da giustificare la difformità di disciplina. Il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da doversi affermare comunque, posto che l'art. 30, comma 4, Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma ha rimesso al legislatore ordinario, il compito di fissare termini per la contestazione della paternità legale, onde evitare che situazioni di incertezza possano protrarsi senza limiti di tempo.