L'art. 269 c.c., il quale nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 113 della legge n. 151 del 1975 ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, nella sua attuale formulazione, consentendo di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere determinata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale, può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quali q) la sussistenza di una relazione intensa ed esclusiva tra i soggetti all'epoca del concepimento dell'attore, b) l'offerta di denaro alla madre, da parte dei famigliari del presunto padre, durante la gravidanza, c) il rifiuto immotivato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematogenetici.
La soppressione dall'ordinamento del procedimento preliminare di ammissibilità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2006 comporta che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. debba essere proposta direttamente al giudice di merito, rendendo pertanto irrilevante il motivo di contrasto tra le parti relativo all'instaurazione del giudizio di merito prima della conclusione della fase delibatoria ex art. 274 c.c. per mancato decorso del termine annuale per il reclamo al decreto iniziale.