Al fine dell'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi separati o divorziati, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 1 Giugno 2002)