Se è vero che l'assegnazione della casa familiare comporta anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, nondimeno tale beneficio non può essere disposto al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia del quale è unicamente destinato l'assegno di divorzio.