Cass. civ. Sez. I, 04-05-2005, n. 9253
Nell'ipotesi di assegnazione della casa familiare ex art. 155, comma 4, c.c., la disciplina derivante da tale provvedimento non si sostituisce a quella scaturente dal contratto di comodato, i cui diritti ed obblighi si concretano in capo al nuovo comodatario per effetto dell'assegnazione: il coniuge assegnatario dell'alloggio consegue, dunque, un diritto personale atipico di godimento, modellato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, e non un diritto reale di abitazione.