L'art. 5, comma 6 legge 898 del 1970 subordina l'attribuzione dell'assegno divorzile ad una situazione non già d'indigenza o d'insufficienza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, ma di inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio