Assegno di divorzio – Dipendente dalle situazioni patrimoniali stabilite in sede di separazione – Esclusione. (Legge 898/1970, articolo 5) La determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua del richiamato articolo5 della legge 898/1970, modificato dall’articolo 10 della legge 74/1987, è indipendente dalle situazioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali: l’assegno divorziale, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia del divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.