L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettate maturate nel corso del rapporto. (Nella specie la sentenza del giudice del merito è stata cassata per essere la sua motivazione carente nella parte in cui non aveva valutato l’incidenza sulle disponibilità economiche dell’ex marito degli oneri per il mantenimento di due figli minori, nati dal rapporto di convivenza con una nuova compagna).