Domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento – Proposizione – In grado di appello – Esclusione. (Cc, articoli 151 e 156, legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 23)
Il ricorso introduttivo del giudizio di separazione personale tra coniugi (in primo grado) rappresenta l’atto di riscontro, quoad tempus della tempestività delle domande proposte dal ricorrente. Deriva da quando precede, pertanto, che quando la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento sia stata formulata in un momento successivo (nelle specie: per la prima volta in grado di appello) e senza che la controparte abbia accettato il contraddittorio, la domanda stessa soggiace alla sanzione dell’inammissibilità, introducendo, nell’originario contenzioso, un nuovo e inaccettabile tema di indagine e di decisione.