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Cass. civ. Sez. I, 03-08-2007, n. 17044

3 agosto 2007 ,

L'

Le decisioni contenute nella sentenza di divorzio relative all'assegno a favore di un coniuge e all'affidamento dei figli passano in cosa giudicata rebus sic stantibus e risultano dunque modificabili ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. div. - legge n. 898/1970 - solo in presenza di fatti nuovi.