Il miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge obbligato al pagamento di un assegno divorzile, derivante dall'eredità ricevuta dal proprio genitore dopo il divorzio, non costituisce giustificato motivo per l'aumento dell'assegno, in mancanza di un peggioramento della situazione economica dell'ex coniuge beneficiario.
Ai fini della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché della situazione economica attuale ovvero esistente al momento della domanda, mentre il giudice può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto.