In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della legge n. 898/1970, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, pur senza avere prima disposto ulteriori accertamenti, atteso che l'esercizio del potere di disporre indagini sui redditi e i patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice.