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Cass. civ. Sez. I, 06-03-2007, n. 5163

6 marzo 2007 ,

L'

La norma di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, secondo cui "le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per la titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata legge n. 898/1970" ha natura interpretativa e, dunque, è fornita di efficacia retroattiva; ne discende che tale norma regola anche i rapporti pregressi, purché siano pendenti e non ancora definiti al momento della sua emanazione.

Cass. civ. Sez. I, 17-05-2007, n. 11522

17 maggio 2007 ,

L'

Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di via analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, articolandosi il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile, ex art. 5 della legge n. 898/1970, in due fasi: nella prima il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; nella seconda, attinente alla determinazione in concreto dell'assegno, il giudice deve operare una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5, i quali agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estrema, valere anche ad azzerarla.