Cass. civ. Sez. I, 29 aprile 2005, n. 8940
Per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, l'art. 156 c.c. non presuppone l'inesistenza di redditi propri da parte del coniuge istante, ma pone come condizione la non titolarità di redditi adeguati, ossia insufficienti a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.