data di stampa: 21/03/2007 10:37:39
Legge 19 maggio
1975, n. 151 (in Gazz. Uff., 23 maggio, n. 135, edizione straordinaria).
Riforma del diritto
di famiglia.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
L'art.
45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. -- Ciascuno
dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede
principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o
sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore>>.
Art. 2.
L'art.
51 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
-- Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente>>.
Art. 3.
Il
primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 81 - Risarcimento dei danni. -- La promessa di matrimonio fatta
vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona
maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma
dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il
promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno
cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a
causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese
e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti>>.
Art. 4.
L'art.
84 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 84 - Età . -- I minori di età non possono contrarre
matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturitÃ
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici
anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo>>.
Art. 5.
L'art.
87 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 87 - Parentela, affinità , adozione e affiliazione. -- Non
possono contrarre matrimonio tra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale
è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4),
quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84>>.
Art. 6.
L'art.
89 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. -- Non può contrarre
matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo,
ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso
lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il
marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84 e del comma quinto dell'art. 87. Il divieto cessa dal giorno
in cui la gravidanza è terminata>>.
Art. 7.
L'art.
90 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 90 - Assistenza del minore. -- Con il decreto di cui all'art. 84
il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un
curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali>>.
Art. 8.
Il
primo e il secondo comma dell'art. 97 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
<<Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. -- Chi richiede la
pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per
riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonchè ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità , che gli sposi
non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma
dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e
completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci>>.
Art. 9.
L'art.
100 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
-- Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per
gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del
termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità , per cause gravissime, la
omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di
notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli
sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la
professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla
loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86,
87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per
essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli
atti previsti dall'art. 97>>.
Art. 10.
L'art.
107 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 107 - Forma della celebrazione. -- Nel giorno indicato dalle parti
l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se
parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che
esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito
dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione>>.
Art. 11.
L'art.
111 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 111 -- Celebrazione per procura. -- I militari e le persone che
per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in
tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione>>.
Art. 12.
L'art.
117 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 117 -- Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86,
87 e 88. -- Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88
può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e
attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione
di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età . La domanda, proposta dal genitore
o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del
giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del
minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finchè dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del
quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno
dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità di matrimonio previsto dall'art. 68>>.
Art. 13.
L'art.
118 del codice civile è abrogato.
Art. 14.
L'art.
119 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 119 -- Interdizione. -- Il matrimonio di chi è stato interdetto
per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico
ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del
matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato,
ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma
l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo
revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno>>.
Art. 15.
L'art.
120 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 120 -- Incapacità di intendere o di volere. -- Il matrimonio
può essere impugnato da quello del coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa,
anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltÃ
mentali>>.
Art. 16.
L'art.
121 del codice civile è abrogato.
Art. 17.
L'art.
122 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 122 -- Violenza ed errore. -- Il matrimonio può essere impugnato
da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne
allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona
o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato
il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore
riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta
riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la
gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore>>.
Art. 18.
L'art.
123 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 123 -- Simulazione. -- Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli
obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima>>.
Art. 19.
L'art.
128 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 128 -- Matrimonio putativo. -- Se il matrimonio è dichiarato
nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi,
fino alla sentenza che pronunzia la nullità , quando i coniugi stessi lo
hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da
cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli
nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità . Se le condizioni indicate nel primo comma si
verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di
lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito>>.
Art. 20.
L'art.
129 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 129 -- Diritti dei coniugi in buona fede. -- Quando le condizioni
del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice
può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'articolo 155>>.
Art. 21.
Dopo
l'art. 129 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art. 129-bis -- Responsabilità del coniuge in malafede e del
terzo. -- Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è
tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio
sia annullato, una congrua indennità , anche in mancanza di prova del
danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre anni. é tenuto altresì a prestare gli
alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità >>.
Art. 22.
L'art.
139 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 139 -- Cause di nullità note a uno dei coniugi. -- Il
coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di
nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito,
se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila>>.
Art. 23.
L'art.
140 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 140 -- Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
-- La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale
che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a
lire ottantamila>>.
Art. 24.
L'art.
143 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 143 -- Diritti e doveri reciproci dei coniugi. -- Con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà , all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia>>.
Art. 25.
Dopo
l'art. 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:
<<Art. 143-bis -- Cognome della moglie. -- La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze>>. Art. 143-ter -- Cittadinanza della moglie. -- La
moglie conservava la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche
se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del
marito assume una cittadinanza straniera>>.
Art. 26.
L'art.
144 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 144 -- Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
-- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno del coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato>>.
Art. 27.
L'art.
145 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 145 -- Intervento del giudice. -- In caso di disaccordo ciascuno
dei coniugi può chiedere, senza formalità , l'intervento del giudice il
quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai
figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere
una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della famiglia>>.
Art. 28.
L'art.
146 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 146 -- Allontanamento dalla residenza familiare. -- Il diritto
all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei
confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza
familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147>>.
Art. 29.
L'art.
147 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 147 -- Doveri verso i figli. -- Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto
delle capacità , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli>>.
Art. 30.
L'art.
148 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 148 -- Concorso negli oneri. -- I coniugi devono adempiere
l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o
naturali, in ordine di prossimità , sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi
ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi,
sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento>>.
Art. 31.
L'art.
149 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 149 -- Scioglimento del matrimonio. -- Il matrimonio si scioglie
con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi
dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge>>.
Art. 32.
L'art.
150 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 150 -- Separazione personale. -- é ammessa la separazione
personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi>>.
Art. 33.
L'art.
151 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 151 -- Separazione giudiziale. -- La separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di
uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio>>.
Art. 34.
Gli
articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.
Art. 35.
L'art.
154 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 154 -- Riconciliazione. -- La riconciliazione tra i coniugi
comporta l'abbandono della domanda di separazione personale giÃ
proposta>>.
Art. 36.
L'art.
155 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 155 -- Provvedimenti riguardo ai figli. -- Il giudice che
pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e
adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei
figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con
essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice,
ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al
coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad
entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità , in un istituto
di educazione.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo
al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti
o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle
modalità del contributo>>.
Art. 37.
L'art.
156 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 156 -- Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i
coniugi. -- Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del
coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non
abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e
seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni
del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga
versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti>>.
Art. 38.
Dopo
l'art. 156 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art. 156-bis -- Cognome della moglie. -- Il giudice può vietare alla
moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente
pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio>>.
Art. 39.
L'art.
157 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 157 -- Cessazione degli effetti della separazione. -- I coniugi
possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una
espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti
e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione>>.
Art. 40.
L'art.
158 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 158 -- Separazione consensuale. -- La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento
dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i
coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli
e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato
l'omologazione>>.
Art. 41.
L'art.
159 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 159 -- Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. -- Il regime
patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni
regolata dalla sezione III del presente capo>>.
Art. 42.
L'art.
160 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 160 -- Diritti inderogabili. -- Gli sposi non possono derogare nè
ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio>>.
Art. 43.
L'art.
162 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 162 -- Forma delle convenzioni matrimoniali. -- Le convenzioni
matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di
nullità . La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'art. 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere
mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a
margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto,
il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui
al secondo comma>>.
Art. 44.
L'art.
163 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 163 -- Modifica delle convenzioni. -- Le modifiche delle
convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone
che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e
seguenti>>.
Art. 45.
L'art.
164 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 164 -- Simulazione delle convenzioni matrimoniali. -- é
consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra
i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali>>.
Art. 46.
L'art.
165 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 165 -- Capacità del minore. -- Il minore ammesso a contrarre
matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative
convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore
speciale nominato a norme dell'art. 90>>.
Art. 47.
Dopo
l'art. 166 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art. 166-bis -- Divieto di costituzione di dote. -- é nulla ogni
convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote>>.
Art. 48.
L'intitolazione
della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
Del fondo patrimoniale
Art. 49.
L'art.
167 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 167 -- Costituzione del fondo patrimoniale. -- Ciascuno o ambedue
i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo>>.
Art. 50.
L'art.
168 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 168 -- Impiego ed amministrazione del fondo. -- La proprietÃ
dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo
che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale>>.
Art. 51.
L'art.
169 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 169 -- Alienazione dei beni del fondo. -- Se non è stato
espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se
non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con
l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di
consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente>>.
Art. 52.
L'art.
170 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 170 -- Esecuzione sui beni e sui frutti. -- L'esecuzione sui beni
del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia>>.
Art. 53.
L'art.
171 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 171 -- Cessazione del fondo. -- La destinazione del fondo termina
a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore
età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza
di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà , una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale>>.
Art. 54.
Gli
articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.
Art. 55.
L'intitolazione
della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
Della comunione legale é soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione
III del capo VI del titolo VI dei libro I del codice civile.
Art. 56.
L'art.
177 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 177 -- Oggetto della comunione. -- Costituiscono oggetto della
comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi>>.
Art. 57.
L'art.
178 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 178 -- Beni destinati all'esercizio di impresa. -- I beni
destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il
matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa>>.
Art. 58.
L'art.
179 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 179 -- Beni personali. -- Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle
lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge>>.
Art. 59.
L'art.
180 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 180 -- Amministrazione dei beni della comunione. -
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per
gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè la
stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni
spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi>>.
Art. 60.
L'art.
181 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 181 -- Rifiuto di consenso. -- Se uno dei coniugi rifiuta il
consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per
gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può
rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione
dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a
norma della lettera d) dell'art. 177 fa parte della comunione>>.
Art. 61.
L'art.
182 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 182 -- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. -- In
caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le
cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è
richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivitÃ
dell'impresa>>.
Art. 62.
L'art.
183 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 183 -- Esclusione dall'amministrazione. -- Se uno dei coniugi è
minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge
può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a
quando non sia cessato lo stato di interdizione>>.
Art. 63.
L'art.
184 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 184 -- Atti compiuti senza il necessario consenso. -- Gli atti
compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da
questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell'art. 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il
cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non
sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima
dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma,
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su
istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era
prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della
comunione>>.
Art. 64.
L'art.
185 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 185 -- Amministrazione dei beni personali del coniuge. --
All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo
patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 217>>.
Art. 65.
L'art.
186 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 186 -- Obblighi gravanti sui beni della comunione. -- I beni della
comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e
l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche
separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi>>.
Art. 66.
L'art
187 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 187 -- Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. --
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio>>.
Art. 67.
L'art.
188 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 188 -- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. -- I
beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai
coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione>>.
Art. 68.
L'art.
189 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 189 -- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. -- I beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il
necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione>>.
Art. 69.
L'art.
190 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 190 -- Responsabilità sussidiaria dei beni personali. -- I
creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei
coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della
comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa
gravanti>>.
Art. 70.
L'art.
191 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 191 -- Scioglimento della comunione. -- La comunione si scioglie
per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per
l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei
beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di
uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall'art. 162>>.
Art. 71.
L'art.
192 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 192 -- Rimborsi e restituzioni. -- Ciascuno del coniugi è tenuto
a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini
diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186. é tenuto
altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri
che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto
una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal
patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili>>.
Art. 72.
L'art.
193 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 193 -- Separazione giudiziale dei beni. -- La separazione
giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di
inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in
pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata
proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei
beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale
delle convenzioni matrimoniali>>.
Art. 73.
L'art.
194 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 194 -- Divisione dei beni della comunione. -- La divisione dei
beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e
il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di
essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei
beni spettanti all'altro coniuge>>.
Art. 74.
L'art.
195 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 195 -- Prelevamento dei beni mobili. -- Nella divisione i coniugi
o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartengono ai
coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la
medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume
che i beni mobili facciano parte della comunione>>.
Art. 75.
L'art.
196 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 196 -- Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da
prelevare. -- Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi
hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono
ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà , salvo che
la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per
altra causa non imputabile all'altro coniuge>>.
Art. 76.
L'art.
197 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 197 -- Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. -- Il
prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non
risulti da atto avente data certa. é fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il
diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge
nonchè sugli altri beni di lui>>.
Art. 77.
Gli
articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice
civile sono abrogati.
Art. 78.
L'intitolazione
della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
Della comunione convenzionale
Art. 79.
L'art.
210 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 210 -- Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. --
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano
in contrasto con le disposizioni dell'art. 161. I beni indicati alle lettere
c), d) ed e) dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione
convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale>>.
Art. 80.
L'art.
211 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 211 -- Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. --
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di
proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della
comunione dei beni>>.
Art. 81.
Gli
articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
Art. 82.
L'intitolazione
della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
Del regime della separazione dei beni
Art. 83.
L'art.
215 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 215 -- Separazione dei beni. -- I coniugi possono convenire che
ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati
durante il matrimonio>>.
Art. 84.
L'art.
216 del codice civile è abrogato.
Art. 85.
L'art.
217 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 217 -- Amministrazione e godimento dei beni. -- Ciascun coniuge ha
il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni
dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso
l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta
dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono
per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti>>.
Art. 86.
L'art.
218 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 218 -- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge. -- Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte
le obbligazioni dell'usufruttuario>>.
Art. 87.
L'art.
219 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 219 -- Prova della proprietà dei beni. --Il coniuge può
provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di
un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva
sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi>>.
Art. 88.
Gli
articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice
civile sono abrogati.
Art. 89.
Dopo
la sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro del codice civile è
inserita la seguente:
Sezione VI Dell'impresa familiare <<Art. 230-bis -- Impresa familiare. --
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in
modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,
in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le
decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità , determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni
tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che
non contrastino con le precedenti norme>>.
Art. 90.
L'art.
232 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 232 -- Presunzione di concepimento durante il matrimonio. -- Si
presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o
della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente>>.
Art. 91.
L'art.
233 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 233 -- Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. -- Il
figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del
matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne
disconoscono la paternità >>.
Art. 92.
L'art.
234 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 234 -- Nascita del figlio dopo i trecento giorni. -- Ciascuno dei
coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento
giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il
figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di
legittimo>>.
Art. 93.
L'art.
235 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 235 -- Disconoscimento di paternità . -- L'azione per il
disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio
è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed
il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è
ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo
sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto
tendente ad escludere la paternità . La sola dichiarazione della madre non
esclude la paternità . L'azione di disconoscimento può essere esercitata
anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti
i casi in cui può essere esercitata dal padre>>.
Art. 94.
L'art.
238 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 238 -- Atto di nascita conforme al possesso di stato. -- Salvo
quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare
uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio
legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un
possesso di stato conforme all'atto di nascita>>.
Art. 95.
L'art.
244 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 244 -- Termini dell'azione di disconoscimento. -- L'azione di
disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta
nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal
giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui
è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il
figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso,
se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine
decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal
figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in
cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni>>.
Art. 96.
L'art.
245 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 245 -- Sospensione del termine. -- Se la parte interessata a
promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato
di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine
indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che
dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal
tutore>>.
Art. 97.
L'art.
246 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 246 -- Trasmissibilità dell'azione. -- Se il titolare
dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla
promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla
in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli
ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da
parte di ciascuno dei discendenti>>.
Art. 98.
L'art.
247 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 247 -- Legittimazione passiva. -- Il presunto padre, la madre ed
il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione
è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal
giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza,
nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice>>.
Art. 99.
L'art.
248 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 248 -- Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità .
Imprescrittibilità . -- L'azione per contestare la legittimitÃ
spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque
vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori>>.
Art. 100.
L'intitolazione
del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente:
DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE
Art. 101.
L'intitolazione
della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente:
Della filiazione naturale
Art. 102.
L'art.
250 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 250 -- Riconoscimento. -- Il figlio naturale può essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche
se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire
senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il
genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età >>.
Art. 103.
L'art.
251 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 251 -- Riconoscimento di figli incestuosi. -- I figli nati da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale,
in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai
loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il
vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da
cui deriva l'affinità . Quando uno solo dei genitori è stato in buona
fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del
figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio>>.
Art. 104.
L'art.
252 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 252 -- Affidamento del figlio naturale e suo mantenimento nella
famiglia legittima. -- Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide
in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela
del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei
genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei
figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il
figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore
all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio
naturale.
é altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento>>.
Art. 105.
L'art.
253 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 253 -- Inammissibilità del riconoscimento. -- In nessun caso
è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o
legittimato in cui la persona si trova>>.
Art. 106.
L'art.
254 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 254 -- Forma del (1) riconoscimento. -- Il riconoscimento del
figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un
ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un
atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 2
ottobre 1976, n. 263]
Art. 107.
L'art.
256 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 256 -- Irrevocabilità del riconoscimento. -- Il
riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto
dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato
revocato>>.
Art. 108.
L'art.
258 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 258 -- Effetti del riconoscimento. -- Il riconoscimento non
produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti
dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere
indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano
state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate>>.
Art. 109.
Gli
articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.
Art. 110.
L'art.
261 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 261 -- Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.
-- Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i
doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli
legittimi>>.
Art. 111.
L'art.
262 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 262 -- Cognome del figlio. -- Il figlio naturale assume il cognome
del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume
il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della
madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione
del cognome del padre>>.
Art. 112.
L'art.
264 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art, 264 -- Impugnazione da parte del riconosciuto. -- Colui che è
stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del
pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età , può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale>>.
Art. 113.
L'art.
269 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 269 -- Dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità . -- La paternità e la maternità naturale possono
essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con
ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si
pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si
assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre
e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale>>.
Art. 114.
L'art.
270 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 270 -- Legittimazione attiva e termine. -- L'azione per ottenere
che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternitÃ
naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere
promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro
due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti>>.
Art. 115.
Gli
articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.
Art. 116.
L'art.
273 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 273 -- Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
-- L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o
la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore,
dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore.
Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli
ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice>>.
Art. 117.
Il
primo comma dell'art. 274 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art 274 -- Ammissibilità dell'azione. -- L'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è
ammessa solo quando concorrono (1) specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 ottobre
1975, n. 272]
Art. 118.
L'art.
275 del codice civile è abrogato.
Art. 119.
Il
secondo comma dell'art. 277 del codice civile e sostituito dal seguente:
<<Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui>>.
Art. 120.
L'art.
278 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 278 -- Indagini sulla paternità o maternità . -- Le
indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei
casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è
vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale
nel tempo che corrisponde a quello del concepimento>>.
Art. 121.
L'art.
279 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 279 -- Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. --
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità , il figlio naturale può agire per
ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo
274. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un
curatore speciale munito dal giudice L'azione può essere promossa
nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice
su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la
potestà >>.
Art. 122.
L'art.
280 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 280 -- Legittimazione. -- La legittimazione attribuisce a colui
che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per
provvedimento del giudice>>.
Art. 123.
L'art.
281 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 281 -- Divieto di legittimazione. -- Non possono essere
legittimati i figli che non possono essere riconosciuti>>.
Art. 124.
L'art.
283 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 283 -- Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente
matrimonio. -- I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i
diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati
riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente,
oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il
matrimonio>>.
Art. 125.
L'art.
284 dei codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 284 -- Legittimazione per provvedimento del giudice. --- La
legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se
corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti
condizioni:
1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore
abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250; 2) che per
il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare
il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in
matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni
sedici, o dell'altro genitore o del curatore se il figlio è minore degli anni
sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi
o legittimati se di età superiore ai sedici anni>>.
Art. 126.
L'art.
285 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 285 -- Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei
genitori. -- Se uno dei genitore ha espresso in un testamento o in un atto
pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo
la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione
prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e
coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il
quarto grado>>.
Art. 127.
L'art.
287 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 287 -- Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. --
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando
concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata
in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere
celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli>>.
Art. 128.
L'art.
288 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 288 -- Procedura. -- La domanda di legittimazione accompagnata dai
documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio, sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli
atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto
di nascita del figlio>>.
Art. 129.
L'art.
289 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 289 -- Azioni esperibili dopo la legittimazione. -- La
legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria
per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la mancanza delle
condizioni indicate nel numero 1) dell'art. 284, negli articoli 285, 286 e 287,
ferma restando la disposizione dell'art. 263. Se manca la condizione indicata
nel numero 3) dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal
coniuge del quale è mancato l'assenso>>.
Art. 130.
L'art.
290 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 290 -- Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento
del giudice. -- La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli
stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto
dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la
legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti
risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia
stata presentata dopo un anno da tale data>>.
Art. 131.
L'art.
293 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 293 -- Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio. -- I
figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al
momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale
dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre
dichiarata la nullità dell'adozione>>.
Art. 132.
L'art.
297 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 297 -- Assenso del coniuge o dei genitori. -- Per l'adozione è
necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge
dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la
potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile
ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo>>.
Art. 133.
L'art.
301 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 301 -- Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. --
La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
L'adottando ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'art. 147. Se l'adottato ha beni propri,
l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta
all'adottante; il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le
rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con
l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'art. 382>>.
Art. 134.
L'art.
303 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 303 -- Cessazione della potestà dell'adottante. -- Se cessa
l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà , il
tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico
ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura
della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi
beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori>>.
Art. 135.
L'art.
310 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 310 -- Cessazione degli effetti dell'adozione. -- Gli effetti
dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante>>.
Art. 136.
La
rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente:
DELLA POTESTA' DEI GENITORI
Art. 137.
L'art.
315 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 315 -- Doveri del figlio verso i genitori. -- Il figlio deve
rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e
al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con
essa>>.
Art. 138.
L'art.
316 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 316 -- Esercizio della potestà dei genitori. -- Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il
padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse
del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice
attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio>>.
Art. 139.
L'art.
317 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 317 -- Impedimento di uno dei genitori. -- Nel caso di lontananza,
di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei
genitori l'esercizio della potestà , questa è esercitata in modo
esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio
della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art.
155>>.
Art. 140.
Dopo
l'art. 317 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art. 317-bis -- Esercizio della potestà . -- Al genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della
potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono
l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre
diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi
i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio
minore>>.
Art. 141.
L'art.
318 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 318 -- Abbandono della casa del genitore. -- Il figlio non può
abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la
potestà nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza
permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice
tutelare>>.
Art. 142.
L'art.
319 del codice civile è abrogato.
Art. 143.
L'art.
320 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 320 -- Rappresentanza e amministrazione. -- I genitori
congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili
e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento,
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art. 316. I genitori non possono alienare,
ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare
donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o
locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà , o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà , il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti
la potestà , la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro
genitore>>.
Art. 144.
L'art.
321 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 321 -- Nomina di un curatore speciale. -- In tutti i casi in cui i
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse
del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del
figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia
interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale
autorizzandolo al compimento di tali atti>>.
Art. 145.
L'art.
322 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 322 -- Inosservanza delle disposizioni precedenti. -- Gli atti
compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo
possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o
del figlio o dei suoi eredi o aventi causa>>.
Art. 146.
L'art.
323 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 323 -- Atti vietati ai genitori. -- I genitori esercenti la
potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di
alcuna ragione o credito verso il minore>>.
Art. 147.
L'art.
324 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 324 -- Usufrutto legale. -- I genitori esercenti la potestÃ
hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o
una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la
potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non
ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità , legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la
potestà . Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto
legale spetta esclusivamente a lui>>.
Art. 148.
L'art.
325 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 325. -- Obblighi inerenti all'usufrutto legale. -- Gravano
sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario>>.
Art. 149.
L'art.
326 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 326 -- Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui
frutti. -- L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno
o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori
o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia>>.
Art. 150.
L'art.
327 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 327 -- Usufrutto legale di uno solo dei genitori. -- Il genitore
che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare
dell'usufrutto legale>>.
Art. 151.
L'art.
328 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 328 -- Nuove nozze. -- Il genitore che passa a nuove nozze
conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore
del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo>>.
Art. 152.
L'art.
330 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 330 -- Decadenza dalla potestà sui figli. -- Il giudice può
pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del
figlio dalla residenza familiare>>.
Art. 153.
L'art.
331 del codice civile è abrogato.
Art. 154.
L'art.
332 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 332 -- Reintegrazione nella potestà . -- Il giudice può
reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate
le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni
pericolo di pregiudizio per il figlio>>.
Art. 155.
L'art.
333 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 333 -- Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. -- Quando
la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento>>.
Art. 156.
L'art.
334 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 334 -- Rimozione dall'amministrazione. -- Quando il patrimonio del
minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i
genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno
solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte,
dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di
entrambi i genitori>>.
Art. 157.
L'art.
336 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 336 -- Procedimento. -- I provvedimenti indicati negli articoli
precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del
pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il
pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il
genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio>>.
Art. 158.
L'art.
337 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 337 -- Vigilanza del giudice tutelare. -- Il giudice tutelare deve
vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per
l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni>>.
Art. 159.
Gli
articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.
Art. 160.
L'art.
347 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 347 -- Tutela di più fratelli. -- é nominato un solo tutore a
più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina
di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa
tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale>>.
Art. 161.
Il
numero 3) dell'art. 352 del codice civile è abrogato.
Art. 162.
L'art.
359 del codice civile è abrogato.
Art. 163.
L'intitolazione
del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Art. 164.
L'art.
405 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 405 -- Assenso del coniuge per l'affiliazione. -- Se il
richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia
intervenuta separazione personale.
Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà ,
il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente
l'affiliazione>>.
Art. 165.
L'art.
406 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 406 -- Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. -- Il
giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie
informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente,
sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed
all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di
questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu
ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il
minore stesso, nonchè il coniuge del richiedente se questi è separato.
Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del minore.
Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal
tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di
nascita del minore>>.
Art. 166.
L'art.
409 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 409 -- Effetti dell'affiliazione. -- L'affiliazione attribuisce
all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.
L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le
disposizioni degli articoli 301, terzo comma e 302. Il coniuge dell'affiliante
può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di
affiliante sia attribuita anche a lui.
Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti
alla potestà spetta ad entrambi>>.
Art. 167.
L'art.
411 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 411 -- Estinzione dell'affiliazione. -- Nel caso di reintegrazione
dei genitori nella potestà , di legittimazione o di riconoscimento del
minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare
l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della
potestà . In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.
L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso
dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato
a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo
che ricorrano gravi e fondati motivi.
Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome
dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per
l'ulteriore educazione del minore>>.
Art. 168.
L'art.
433 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 433 -- Persone obbligate. -- All'obbligo di prestare gli alimenti
sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza,
i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani
sugli unilaterali>>.
Art. 169.
L'art.
435 del codice civile è abrogato.
Art. 170.
L'art.
436 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 436 -- Obbligo tra adottante e adottato. -- L'adottante deve gli
alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di
lui>>.
Art. 171.
L'art.
467 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 467 -- Nozione. -- La rappresentazione fa subentrare i discendenti
legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi
in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto per il caso in cui l'istituito (1) non possa o non voglia
accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personale>>. (1) [Così rettificato
in Gazz. Uff., 13 ottobre 1975, n. 272]
Art. 172.
L'art.
536 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 536 -- Legittimari. -- Le persone a favore delle quali la legge
riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il
coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla
successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono
riservati ai figli legittimi o naturali>>.
Art. 173.
L'art.
537 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 537 -- Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. -- Salvo
quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo
o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in
parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la
porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e
patrimoniali>>.
Art. 174.
L'art.
538 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 538 -- Riserva a favore degli ascendenti legittimi. -- Se chi
muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a
favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto
dall'art. 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569>>.
Art. 175.
L'art.
539 del codice civile è abrogato.
Art. 176.
L'art.
540 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 540 -- Riserva a favore del coniuge. -- A favore del coniuge è
riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che
la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano
sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli>>.
Art. 177.
L'art.
541 del codice civile è abrogato.
Art. 178.
L'art.
542 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 542 -- Concorso di coniuge e figli. -- Se chi muore lascia, oltre
al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato
un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un
quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e
naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537>>.
Art. 179.
L'art.
543 del codice civile è abrogato.
Art. 180.
L'art.
544 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 544 -- Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. -- Quando chi
muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti
legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i
criteri previsti dall'art. 569>>.
Art. 181.
Gli
articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.
Art. 182.
L'art.
548 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 548 -- Riserva a favore del coniuge separato. -- Il coniuge cui
non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai
sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento
dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge
deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla
qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di
entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La
medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata
addebitata ad entrambi i coniugi>>.
Art. 183.
L'art.
565 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 565 -- Categorie dei successibili. -- Nella successione legittima
l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali,
agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato,
nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo>>.
Art. 184.
I
capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la
seguente intitolazione:
DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello
stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo
III, restando invariate le rubriche.
Art. 185.
L'art.
566 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 566 -- Successione dei figli legittimi (1) naturali. -- Al padre
ed alla madre succedono i figli legittimi (1) naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537>>. (1) [Così rettificato in
Gazz. Uff., 13 ottobre 1975, n. 272]
Art. 186.
L'art.
571 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 571 -- Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
-- Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle
germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi,
purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia
minore della metà . Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di
essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi
ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi
sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato
dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro>>.
Art. 187.
Gli
articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.
Art. 188.
L'art.
580 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 580 -- Diritti dei figli naturali non riconoscibili. -- Ai figli
naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a
norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della
rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la
filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in
denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari>>.
Art. 189.
L'art.
581 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 581. -- Concorso del coniuge con i figli. -- Quando con il coniuge
concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il
coniuge ha diritto alla metà dell'eredità , se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi>>.
Art. 190.
L'art.
582 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 582. -- Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e
sorelle. -- Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli
concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli
e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli
ascendenti il diritto a un quarto della eredità >>.
Art. 191.
L'art.
583 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 583 -- Successione del solo coniuge. -- In mancanza di figli
legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si
devolve tutta l'eredità >>.
Art. 192.
L'art.
584 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 584 -- Successione del coniuge putativo. -- Quando il matrimonio
è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge
superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma
dell'art. 540. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della
cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della
morte>>.
Art. 193.
L'art.
585 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 585 -- Successione del coniuge separato. -- Il coniuge cui non è
stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art.
548>>.
Art. 194.
L'art.
593 del codice civile è abrogato.
Art. 195.
L'art.
594 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 594 -- Assegno ai figli naturali non riconoscibili. -- Gli eredi,
i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a
corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279 un assegno vitalizio nei
limiti stabiliti dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o
testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno>>.
Art. 196.
L'art.
595 del codice civile è abrogato.
Art. 197.
L'art.
692 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 692 -- Sostituzione fedecommissaria. -- Ciascuno dei genitori o
degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono
istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo
di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la
legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del
tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età , se trovasi
nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che
nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di
interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto
cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui sia negata o il relativo
procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore
età del minore abitualmente infermo di mente. é anche priva di effetto
nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che
abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla>>.
Art. 198.
é
abrogato il terzo comma dell'art. 693 del codice civile.
Art. 199.
L'art.
696 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 696 -- Devoluzione al sostituito. -- L'eredità si devolve al
sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si
estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che
spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace>>.
Art. 200.
L'art.
716 del codice civile è abrogato.
Art. 201.
L'art.
737 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 737 -- Soggetti tenuti alla collazione. -- I figli legittimi e
naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono
alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal
defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non
li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile>>.
Art. 202.
L'art.
738 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 738 -- Limiti della collazione per il coniuge. -- Non sono
soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge>>.
Art. 203.
L'art.
740 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 740 -- Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. -- Il
discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato
donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'ereditÃ
di questo>>.
Art. 204.
L'art.
741 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 741 -- Collazione di assegnazioni varie. -- é soggetto a
collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per
assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una
attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a
contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro
debiti>>.
Art. 205.
Gli
articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Art. 206.
L'art.
2647 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 2647 -- Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.
-- Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono
i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di
scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma
delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei
coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso
o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche
relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del
patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per
testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente
alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte>>.
Art. 207.
L'art.
2685 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 2685 -- Altri atti soggetti a trascrizione. -- Si devono
trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la
costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'art. 2647,
l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano
acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai
medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili>>.
Art. 208.
L'art.
2817 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 2817 -- Persone a cui compete. -- Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che
derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra
gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile,
secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale>>.
Art. 209.
Gli
articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.
Art. 210.
Al
numero 2) dell'art. 2941 del codice civile, le parole:
<<patria potestà >> sono sostituite dalle altre: <<potestÃ
di cui all'art. 316>>. NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 211.
Il
coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli
assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo
rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.
Art. 212.
Il
termine di sette anni previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), terzo comma della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui
con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la
separazione personale ai sensi dell'art. 151, secondo comma, del codice civile,
quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
Art. 213.
L'art.
32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, numero 318, è
sostituito dal seguente:
<<Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di
volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale>>.
Art. 214.
L'art.
33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale in camera di
consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il
pubblico ministero>>.
Art. 215.
L'art.
34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice
provvede il tribunale per i minorenni>>.
Art. 216.
Dopo
l'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il
seguente:
<<Art. 34-bis. -- Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni
dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle
convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo
comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 163 del codice>>.
Art. 217.
L'art.
35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice è
autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è
minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di
minore di età provvede il tribunale per i minorenni>>.
Art. 218.
L'art.
36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143-ter del codice deve
essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la
rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta
dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la
trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero
dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la
trascrizione nei registri di cittadinanza>>.
Art. 219.
La
donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di
cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima
dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione
resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
é abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Art. 220.
L'art.
37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue
senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata
in margine all'iscrizione del decreto di adozione>>.
Art. 221.
L'art.
38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264,
303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autoritÃ
giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico
ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni>>.
Art. 222.
L'art.
41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza
del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare
o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno
dei coniugi>>.
Art. 223.
L'art.
51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali
per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai
sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del
codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve
trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice
tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione>>.
Art. 224.
Le
cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle
disposizioni anteriori.
Art. 225.
Nel
caso previsto dal penultimo comma dell'art. 128 del codice civile il figlio
acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato
dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 226.
Le
disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale,
si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.
Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a
norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi
intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 227.
Le
doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.
Art. 228.
Le
famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente
legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al
regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data
medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti
volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello
stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati
anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime
della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e
conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari
professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà . Essi non possono
essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.
Art. 229.
Le
disposizioni sul disconoscimento di paternità , comprese quelle relative
alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai
figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine
stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla
medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.
L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere
proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine
stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.
Art. 230.
Le
disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali
si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi
in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al
momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile
secondo le disposizioni della presente legge.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima
dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i diritti successori del
figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con
convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni
dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna
ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 231.
Nel
caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno
1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento,
tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.
Art. 232.
Le
disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità , nonchè alle azioni previste
dall'art. 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima della sua entrata in vigore.
Art. 233.
La
legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la
legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della
domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto
agli effetti del secondo comma dell'art. 290 del codice civile.
Art. 234.
Le
disposizioni dell'art. 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui
l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.
Art. 235.
Dall'entrata
in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni
stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato art. 338 del codice civile per
l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni non possono essere
iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.
Art. 236.
Dall'entrata
in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti
emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato art. 340 del codice civile e non
possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in
precedenza, dei suddetti provvedimenti.
Art. 237.
Le
disposizioni degli articolo 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle
successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i
diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con
sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Art. 238.
La
disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche alle successioni
apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la
nullità della sostituzione non sia stata pronunziata con sentenza passata
in giudicato.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie
anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle
disposizioni anteriori.
Art. 239.
Dall'entrata
in vigore della presente legge non può essere pronunziata la nullitÃ
prevista dall'abrogato art. 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.
Art. 240.
La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.