Come fare per
(Dal sito web del Tribunale di Roma)
Amministratore di sostegno informazioni
Rettifiche Stato Civile
Separazioni Consensuali
Separazioni Giudiziali
Divorzi Congiunti
Divorzi Giudiziali
Inabilitazioni
Interdizioni
Domanda congiunta di separazione personale o di divorzio
Amministrazione di sostegno (Legge 9 gennaio 2004, n. 6)
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERLA
Lo stesso beneficiario;
Parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, convivente;
Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno);
P.M.;
CONTENUTO DEL RICORSO (esente da contributo unificato) con marca da bollo di euro 8,00
Generalità del beneficiario e sua dimora abituale; copia documento beneficiario e ricorrente/i;
Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE AL G.T., allegare CERTIFICATO D’INTRASPORTABILITA’.
Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socioambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con rendite catastali;
Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario ,(ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese ed i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;
Delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.
Rettifiche Stato Civile
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Norme richiamate: art 95 e ss. Dpr 3/11/2000 n. 396.
Si deve allegare la copia autentica integrale dell'Atto errato e la documentazione idonea a dimostrare l'errore, nel caso di cui all'art. 98 allegare copia della comunicazione dell'anagrafe con l'indicazione della data di ricevimento.
Separazioni Consensuali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre congiuntamente domanda di separazione al tribunale. Se il ricorso è prcsentto da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 del c.p.c.
Non è dovuta l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
N.B.: Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione (art. 158 II°comma c.c.)
Separazioni Giudiziali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre domanda di separazione personale al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (art. 706 c.p.c.)
Può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. l5)
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Divorzi Congiunti
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Divorzi Giudiziali
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sì propone al tribunale del luogo in cui li coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art.4 L.1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Inabilitazioni
Possono essere inabilitate il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c.).
L'istanza dì inabilitazione a norma dell'art. 417 del c.c. può essere promossa:
- dal coniuge
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal PM
E' necessaria l'assistenza di un legale, in casi particolari l'azione può essere promossa dal PM.
A norma dell'art. 7l2 del c.p.c. la domanda per inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale dei luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Certificato di residenza
2. Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente)
3. Stato di famiglia
4. Documentazione medica (ove disponibile)
Interdizioni
Devono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).
L'istanza di interdizione a norma dell'art 417 del c.c. può essere promossa:
- dal coniuge
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal PM
E' necessaria l'assistenza di un legale, in casi particolari l'azione può essere promossa dal PM.
A norma dell'art. 712 del c.p.c. la domanda per interdizione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
documenti da allegare al ricorso:
1. Certificato di residenza
2. Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura delta Repubblica territorialmente competente)
3. Stato di famiglia
4. Documentazione medica (ove disponibile)
Domanda congiunta di separazione personale o di divorzio
Chi: I coniugi che vogliono separarsi legalmente o, essendo già separati, vogliono ottenere il divorzio debbono rivolgersi al Tribunale competente per territorio e, se sono completamente d'accordo tra loro sulle condizioni alle quali separarsi o divorziare, possono presentare una domanda congiunta.
Dove: Nel caso di domanda congiunta di separazione personale o divorzio, il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi.
Come: E' necessaria l'assistenza di un legale.